Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente del Consiglio dei ministri pro  tempore,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587 per  il
ricevimento     degli     atti,     Fax     06/96514000     e     PEC
ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it),   presso   i   cui   uffici   e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,  contro  la
Regione Abruzzo (C.F. 80003170661) in persona  del  Presidente  della
Giunta Regionale pro  tempore,  Piazza  S.  Giusto  Palazzo  Centi  -
L'Aquila - c.a.p. 67100, per  la  declaratoria  della  illegittimata'
costituzionale dell'art. 3, comma 4, lettere a) e b), comma  5  della
legge della Regione Abruzzo n. 44 del 10 agosto 2012  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 46 del 29 agosto  2012,
recante «"Norme per la diffusione  di  metodologie  alternative  alla
sperimentazione animale» in quanto contengono alcune disposizioni che
contrastano i principi statali in materia di tutela della  salute  e,
pertanto, violano l'art. 117, terzo comma, e 81  della  Costituzione,
come da delibera del Consiglio dei ministri in data 16 ottobre 2012. 
 
                                Fatto 
 
    La legge della regione Abruzzo 10 agosto  2012,  n.  44,  recante
«Norme  per   la   diffusione   di   metodologie   alternative   alla
sperimentazione   animale»   presenta   profili   di   illegittimita'
costituzionale con riferimento all'art. 3, comma 4, lettere a) e  b),
e comma 5. 
    In particolare: 1) l'art. 3, dopo aver istituito, ai commi 1, 2 e
3, l'Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale (ORSA)  per
il  trattamento  della  documentazione  relativa  ai  protocolli   di
sperimentazione  animale  in  ambito  regionale,  disciplinandone  la
composizione, e prevedendo che tale Osservatorio attiva e gestisce un
sistema   informativo   regionale   per   la   registrazione    della
documentazione trattata, al successivo comma 4 dispone che «i dati  e
le informazioni elaborati dall'ORSA sono raccolti annualmente  in  un
Rapporto annuale pubblicato nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Abruzzo contenente: a)  l'elenco  aggiornato  degli  stabilimenti  di
allevamento e degli  stabilimenti  fornitori  autorizzati  a  livello
regionale; b)  il  numero  e  le  specie  di  animali  utilizzati  in
esperimenti negli stabilimenti utilizzatori; c)  le  finalita'  e  le
tipologie dell'esperimento; d) il numero e le  specie  degli  animali
ceduti o detenuti dagli stabilimenti di allevamento». 
    Tale ultima disposizione, limitatamente alle  lettere  b)  e  c),
eccede dalle competenze regionali. 
    Essa,  infatti,  attribuendo  all'organismo  regionale  ORSA   il
trattamento dei dati e delle informazioni relativi all'utilizzo degli
animali ed in particolare i dati riguardanti il numero e le specie di
animali utilizzati in  esperimenti  negli  stabilimenti  utilizzatori
(lettera b) e le finalita' e le tipologie  dell'esperimento  (lettera
c), senza peraltro specificare le modalita' di raccolta, elaborazione
e pubblicazione di detti dati e informazioni, si  pone  in  contrasto
con i principi fondamentali della legislazione statale in materia  di
tutela della salute di cui  all'art.  15,  comma  1,  del  d.lgs.  n.
116/1992, ai  sensi  del  quale  il  trattamento  dei  dati  e  delle
informazioni  relative  all'utilizzo  di  animali  e'  di   esclusiva
competenza del Ministero della salute. 
    Detta norma statale prevede, infatti, che:  «Il  Ministero  della
sanita' raccoglie i dati statistici sull'utilizzazione di  animali  a
fini sperimentali in base agli elementi contenuti nelle richieste  di
autorizzazione, nelle comunicazioni ricevute nonche' nelle  relazioni
presentate  e  li  pubblica  almeno  ogni  tre  anni  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana». 
    La norma statale specifica poi che i  suddetti  «dati  statistici
concernono: a) il  numero  e  le  specie  di  animali  utilizzati  in
esperimenti; b) il numero degli  animali  di  cui  alla  lettera  a),
suddivisi in categorie selezionate; utilizzati negli esperimenti,  di
cui all'art. 3; c) il numero degli animali di  cui  alla  lettera  a)
suddivisi in  categorie  selezionate,  utilizzati  negli  esperimenti
richiesti dalle legge vigenti». 
    La disposizione di cui all'art. 3, comma 4, pertanto, nella parte
in cui, alle lettere b) e c), attribuisce alla Regione il trattamento
di dati e di informazioni relativi all'utilizzo degli animali,  viola
l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in  quanto  si  pone  in
contrasto con la richiamata norma statale di cui all'art. 15, comma 1
del d.lgs. n. 116/1992, che si configura quale principio fondamentale
in materia di tutela della salute. 
    2) L'art. 3, comma 5, della legge regionale in esame prevede  che
«al fine di assicurare la competenza professionale del personale che,
a vario titolo e livello, opera negli stabilimenti di allevamento, di
fornitura e  utilizzatori,  l'ORSA  coordina  e  programma  corsi  di
formazione attinenti alle attivita'  di  competenza  ed  alle  specie
utilizzate,   assieme   all'Istituto   Zooprofilattico   sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo che ne sostiene  la
spesa». 
    Tale  norma  regionale,  nel  disporre  il  coordinamento  e   la
programmazione  di  corsi  di  formazione  per  gli  operatori  degli
stabilimenti,  prevede,  nonostante   la   clausola   di   invarianza
finanziaria di cui al successivo art.  4,  una  specifica  spesa  per
dette attivita' di formazione, omettendo pero' di quantificarla e  di
indicare gli specifici mezzi di copertura regionale, ed imputandola a
carico dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale di Teramo. 
    Cosi' disponendo la norma regionale in questione, nella parte  in
cui prevede che  la  spesa  per  la  formazione  gravi  sull'Istituto
Zooprofilattico sperimentale, si pone in contrasto con l'art.  6  del
d.lgs. n. 270/1993, secondo il  quale  gli  Istituti  Zooprofilattici
sperimentali sono destinatari, oltre che  di  risorse  regionali,  di
risorse statali finalizzate a  scopi  specifici  «in  relazione  alle
esigenze del territorio di competenza e alle attivita' da svolgere». 
    Essa pertanto determina il rischio che tali risorse statali siano
distratte dalle finalita' cui sono indirizzate. 
    Inoltre,  poiche'  l'Istituto  Zooprofilattico  sperimentale  «G.
Caporale» di Teramo opera  nell'ambito  di  due  territori  regionali
(quelli della regione Abruzzo e della regione Molise),  la  norma  in
esame, imputando unilateralmente  all'Istituto  spese  per  attivita'
destinate ad essere  espletate  solo  nel  territorio  della  regione
Abruzzo, si pone in contrasto con l'art. 2, comma 5,  del  d.lgs.  n.
270/1993, ribadito dall'art. 10, comma 2 del d.lgs. n. 106/2012,  che
prevede il concerto tra le  regioni  interessate  per  la  disciplina
delle modalita' gestionali, organizzative e  di  funzionamento  degli
Istituti, nonche' per la razionalizzazione  ed  ottimizzazione  delle
loro spese, disponendo che «nel caso di istituti  interregionali,  le
regioni provvedono di concerto». 
    Ne consegue la  violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali in materia di
tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, di cui
alle citate disposizioni statali (art. 6 del d.lgs. n. 270/1993; art.
2, comma 5 del d.lgs. n. 270/1993 e art. 10, comma 2  del  d.lgs.  n.
106/2012). 
    Infine la norma regionale in esame, omettendo di quantificare  la
spesa e di indicare i relativi mezzi di copertura regionale, si  none
altresi' in contrasto con l'art. 81 della Costituzione. 
    Per i suddetti  motivi,  si  ritiene  di  proporre  questione  di
legittimita'   costituzionale   ai   sensi   dell'art.   127    della
Costituzione.